Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili le nuove disposizioni che rafforzano la tutela dei consumatori contro il greenwashing e modificano le regole che le imprese devono rispettare nella comunicazione delle caratteristiche ambientali e sociali dei propri prodotti. Alle novità introdotte nel Codice del Consumo dal D.lgs. n. 30/2026 Confcooperative Emilia Romagna ha dedicato il webinar del 15 settembre, con l'obiettivo di accompagnare le cooperative verso l'applicazione della nuova disciplina.
L'incontro, dal titolo "Le pratiche commerciali sleali (green claims) e le informazioni ai consumatori sulle garanzie legali e commerciali: le modifiche al Codice del Consumo", è stato aperto dal direttore generale di Confcooperative Emilia Romagna Pierlorenzo Rossi. Sono intervenute Barbara Zanetti dell'Area Ambiente di Confcooperative Emilia Romagna e Maria Adele Prosperoni, capo Servizio Ambiente ed Energia di Confcooperative Nazionale.
Le nuove disposizioni derivano dalla Direttiva (UE) 2024/825 "Empowering Consumers for the Green Transition", recepita in Italia con il D.lgs. n. 30/2026. Come chiarito durante il webinar, non va confusa con la cosiddetta "Direttiva Green Claims", una diversa proposta normativa europea che non è stata adottata. Uno dei principali ambiti di intervento riguarda le asserzioni ambientali utilizzate nella comunicazione commerciale. Dal 27 settembre vengono rafforzate le regole contro claim generici come "green", "eco" o "rispettoso dell'ambiente" quando non adeguatamente supportati.
Tra le pratiche interessate rientrano anche l'utilizzo di etichette di sostenibilità non basate su sistemi di certificazione o non istituite da autorità pubbliche e la presentazione di un beneficio riferito soltanto a una parte o a una caratteristica del prodotto come se riguardasse il prodotto nel suo complesso. Non potranno inoltre essere presentati come elementi distintivi requisiti che sono già obbligatori per legge. Maggiore attenzione anche alle dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future, che dovranno essere fondate su impegni chiari, oggettivi e verificabili e accompagnate da un concreto piano di attuazione. Specifici limiti riguardano inoltre le affermazioni di impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni quando basate sulla compensazione. Il perimetro è ampio: le nuove regole non riguardano soltanto le etichette, ma l'intera comunicazione commerciale, dal packaging alla pubblicità, fino ai siti internet, agli e-commerce e ai materiali promozionali. Come emerso durante il webinar, per le imprese diventa quindi necessario considerare il claim non più soltanto come un prodotto del marketing, ma come un processo che coinvolge diverse funzioni aziendali e, in alcuni casi, l'intera filiera.
Un secondo ambito riguarda le informazioni precontrattuali per chi vende beni ai consumatori, sia nei punti vendita fisici sia a distanza e attraverso l'e-commerce. La normativa rafforza gli obblighi relativi alla garanzia legale di conformità, all'eventuale garanzia commerciale di durabilità, agli aggiornamenti software, alla riparabilità, alla disponibilità dei ricambi e ai servizi post-vendita. Sono inoltre previsti un avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e, nei casi stabiliti dalla normativa, un'etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità.
Novità che interessano direttamente anche le cooperative che commercializzano prodotti e servizi ai consumatori, in particolare quando utilizzano nella propria comunicazione affermazioni ambientali o sociali.
Nel suo intervento introduttivo, Rossi ha sottolineato come la maggiore trasparenza richiesta dalla nuova disciplina possa rappresentare anche uno strumento di tutela per le imprese e le filiere che investono concretamente nella qualità e nella sostenibilità dei propri prodotti, contrastando forme di concorrenza fondate su comunicazioni vaghe o ingannevoli.
Nel corso del webinar Maria Adele Prosperoni ha richiamato alcune priorità operative per le imprese: partire dalla revisione di siti internet, e-commerce e materiali promozionali; mappare le asserzioni ambientali e sociali utilizzate; verificare claim, etichette e relative certificazioni; aggiornare le informative precontrattuali; verificare le scorte e conservare la documentazione relativa a packaging ed etichette già prodotti. A questo deve affiancarsi la costruzione di un presidio interno permanente e adeguatamente formato.
Resta infatti particolarmente delicata la questione delle confezioni e dei prodotti già realizzati o presenti in magazzino prima del 27 settembre. A livello europeo è stata riconosciuta la necessità di un approccio graduale e proporzionato nell'applicazione delle nuove disposizioni, invitando contemporaneamente le imprese ad adeguarsi in buona fede, a partire dagli strumenti più facilmente modificabili come siti, pubblicità e nuovi packaging.
Sul tema è intervenuto anche il MIMIT con una circolare pubblicata il 27 agosto 2026. Come spiegato da Prosperoni, il documento rappresenta un passo avanti nella gestione delle giacenze, ma non costituisce una proroga e lascia ancora alcuni aspetti da chiarire.
Confcooperative ha quindi avviato un'interlocuzione con il Ministero e proposto un intervento normativo che possa garantire maggiore certezza alle imprese nella gestione delle scorte già prodotte.
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